EMERGENZA CORONAVIRUS
Dal 31 marzo al 14 aprile 2021 incluso il nostro Comune è in ZONA ROSSA.
Cosa è vietato e cosa è consentito fare nella zona rossa secondo le disposizioni del Presidente della Regione Sicilia contenute nell’Ordinanza contingibile e urgente n. 27 del 30 marzo 2021:
- Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.
- È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Dall’1 aprile 2021 fino al 6 aprile 2021 è vietato, in ingresso ed in uscita, il transito per raggiungere le cosiddette seconde case (abitazioni non principali).
- È consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
- Rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
- Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel predetto territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.
- Sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado.
- Sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità previsti nell’Ordinanza Sindacale n. 28 del 30/03/2021.
- Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
- Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
- Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
- Dal 3 al 5 Aprile 2021 incluso per l’attività dei servizi di ristorazione trovano integrale applicazione le misure di cui all’articolo 46 del DPCM del 2 marzo 2021 secondo cui:
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 | BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA (quali Bar, pub, birrerie, caffetteria, enoteche) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
Per quanto non espressamente disciplinato nelle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.
Riferimenti normativi:
- Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia
- Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 27 del 29 marzo 2021 (Istituzione della zona Rossa a Santa Margherita di Belice)
- Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 29 del 31 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni per le zone rosse dell’isola).
- Ordinanza Sindacale n. 25 del 25 marzo 2021 (Divieto di Stazionamento nelle strade e piazze)
Ordinanza Sindacale n. 28 del 30/03/2021 (Individuazione dei servizi comunali essenziali e attività lavorativa dei dipendenti pubblici in modalità agile)
Ultimo aggiornamento
6 Aprile 2021, 09:08